Sentenza 205/1970 (ECLI:IT:COST:1970:205)
Massima numero 5346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5347  5348  5349


Titolo
SENT. 205/70 A. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV. ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - NON RILEVABILITA' DEL CONTRASTO - RIFERIMENTO DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, IN MATERIA DI DIRITTI EREDITARI, AI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI.

Testo
Non rilevabile e' il contrasto tra l'art. 593, comma primo, del codice civile, che limita la capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, e l'articolo 30, comma terzo della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, poiche' proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio la Corte ha avuto occasione di osservare che la tutela assicurata dal citato precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (Sent. n. 79 del 1969).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte