Sentenza 205/1970 (ECLI:IT:COST:1970:205)
Massima numero 5347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5346  5348  5349


Titolo
SENT. 205/70 B. SUCCESSIONI - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONE DISPOSTA DALL'ART. 593, PRIMO COMMA DEL CODICE CIVILE - DIVIETO DI RICEVERE PIU' DELLA META' DI QUANTO CONSEGUE IL MENO FAVORITO DEI FIGLI LEGITTIMI E DI SUPERARE, COMPLESSIVAMENTE, IL TERZO DELL'EREDITA' - GRAVITA' DELLA LIMITAZIONE.

Testo
L'art. 593, comma primo, del codice civile - nello stabilire che, quando il testatore lascia figli legittimi e loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e che in nessun caso essi possono complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita' - pone in essere una gravissima limitazione della capacita' di ricevere per testamento di questi figli naturali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte