Sentenza 205/1970 (ECLI:IT:COST:1970:205)
Massima numero 5348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
18/12/1970; Decisione del
18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 205/70 C. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CONDIZIONE DI SFAVORE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INGIUSTIFICABILITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 205/70 C. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CONDIZIONE DI SFAVORE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INGIUSTIFICABILITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 593, comma primo del Codice civile, per la condizione che esso riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre questi ultimi hanno una prima capacita' di ricevere per testamento, limitata e' invece la capacita' dei primi, con la conseguenza che il testatore puo' lasciare ai terzi estranei l'intera quota disponibile e non puo' usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali sicche' questi, proprio in relazione al loro stato personale e sociale e cioe' alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, vengono a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto agli altri estranei, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione ne' nel contenuto ne' nella finalita' della norma.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 593, comma primo del Codice civile, per la condizione che esso riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre questi ultimi hanno una prima capacita' di ricevere per testamento, limitata e' invece la capacita' dei primi, con la conseguenza che il testatore puo' lasciare ai terzi estranei l'intera quota disponibile e non puo' usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali sicche' questi, proprio in relazione al loro stato personale e sociale e cioe' alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, vengono a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto agli altri estranei, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione ne' nel contenuto ne' nella finalita' della norma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte