Sentenza 205/1970 (ECLI:IT:COST:1970:205)
Massima numero 5349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  18/12/1970;  Decisione del  18/12/1970
Deposito del 28/12/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5346  5347  5348


Titolo
SENT. 205/70 D. SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 593, PRIMO COMMA, DEL COD. CIVILE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT. 593, SECONDO E QUARTO COMMA, 592, 599 DELLO STESSO CODICE.

Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 593, comma primo, del cod. civile, va dichiarata la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: - art. 593, commi secondo e quarto concernenti rispettivamente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilita' della limitazione della capacita' di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo dell'art. 593, anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; - art. 592, concernente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili; - art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27