Sentenza 1/1971 (ECLI:IT:COST:1971:1)
Massima numero 5350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5351


Titolo
SENT. 1/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - NON PRECLUDE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI RINVENIRE LA PRESUNTA VIOLAZIONE DI ALTRI PRECETTI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23