Sentenza 1/1971 (ECLI:IT:COST:1971:1)
Massima numero 5350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5351
Titolo
SENT. 1/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - NON PRECLUDE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI RINVENIRE LA PRESUNTA VIOLAZIONE DI ALTRI PRECETTI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 1/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - NON PRECLUDE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI RINVENIRE LA PRESUNTA VIOLAZIONE DI ALTRI PRECETTI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).
L'indicazione, da parte del giudice a quo, delle norme costituzionali che si assumono violate, non preclude alla Corte di rinvenire, nelle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, la presunta violazione di altri precetti costituzionali, non espressamente richiamati. (Nella fattispecie, sebbene il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Genova avesse sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, secondo comma, del cod. pen., in riferimento ai soli artt. 27, 30 e 31 della Costituzione, la Corte ha ravvisato, nelle argomentazioni dell'ordinanza, anche la doglianza di irragionevolezza della norma denunziata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23