Sentenza 1/1971 (ECLI:IT:COST:1971:1)
Massima numero 5351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5350


Titolo
SENT. 1/71 B. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - RICOVERO OBBLIGATORIO IN RIFORMATORIO GIUDIZIARIO - COD. PEN., ART. 224, SECONDO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 224, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui contempla la presunzione di pericolosita' e dispone il ricovero obbligatorio di un minore di anni quattordici in riformatorio giudiziario, nel caso di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, non viola ne' l'art. 27 Cost., che attiene soltanto alle pene, ne' ai successivi artt. 30 e 31, in quanto l'inidoneita' dei centri di rieducazione, in genere, dei riformatori in ispecie, riguarda la concreta organizzazione funzionale degli stessi ad opera della p.a. e, in ultima analisi, postula l'intervento del legislatore. La norma denunziata viola invece l'art. 3 Cost., in quanto regola in modo identico situazioni diverse, quali rispettivamente, quella del minore che si avvicini ai quattordici anni (cioe' sia in eta' matrimoniale) e quella invece dell'infante o di un bimbo in tenera eta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte