Sentenza 103/2020 (ECLI:IT:COST:2020:103)
Massima numero 43435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Atto e provvedimento amministrativo - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 - Necessità dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica - Esclusione - Denunciata violazione dei principi fondamentali e convenzionali in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Atto e provvedimento amministrativo - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 - Necessità dello svolgimento di procedure di evidenza pubblica - Esclusione - Denunciata violazione dei principi fondamentali e convenzionali in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo - rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. La fattispecie a quo non rientra tra i "contratti di concessione di lavori o servizi", soggetti come tali all'obbligo di indizione di procedure a evidenza pubblica - non potendo attribuirsi rilievo decisivo all'espressione "concessione", né all'(auto)qualificazione degli impianti a fune come "servizio pubblico" contenuti nella legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 -, bensì tra i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di attività economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione, al di fuori di un rapporto sinallagmatico che crei obblighi reciprocamente vincolanti tra quest'ultima e il privato. Ciò peraltro non esclude la necessità del puntuale rispetto, da parte della Prov. Bolzano, da un lato dei principi di cui alla direttiva 2006/123/UE, in particolare allorché l'impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile, e dall'altro della disciplina in materia di aiuti di Stato, alla quale resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle imprese concessionarie come quella oggetto del procedimento a quo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la qualificazione in termini di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi della legislazione nazionale, o quella di «servizio di interesse economico generale» ai sensi della disciplina dell'Unione europea, non dipendono tanto dalla natura dell'attività svolta, quanto dalla circostanza che l'ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilità dell'attività stessa a beneficio dei consociati; responsabilità che poi potrà essere svolta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti in house, o ancora delegandone l'esercizio a imprese private mediante contratti di concessione. (Precedenti citati: sentenze n. 325 del 2010 e n. 272 del 2004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE - dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo - rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. La fattispecie a quo non rientra tra i "contratti di concessione di lavori o servizi", soggetti come tali all'obbligo di indizione di procedure a evidenza pubblica - non potendo attribuirsi rilievo decisivo all'espressione "concessione", né all'(auto)qualificazione degli impianti a fune come "servizio pubblico" contenuti nella legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 -, bensì tra i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di attività economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione, al di fuori di un rapporto sinallagmatico che crei obblighi reciprocamente vincolanti tra quest'ultima e il privato. Ciò peraltro non esclude la necessità del puntuale rispetto, da parte della Prov. Bolzano, da un lato dei principi di cui alla direttiva 2006/123/UE, in particolare allorché l'impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al patrimonio pubblico indisponibile, e dall'altro della disciplina in materia di aiuti di Stato, alla quale resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle imprese concessionarie come quella oggetto del procedimento a quo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la qualificazione in termini di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi della legislazione nazionale, o quella di «servizio di interesse economico generale» ai sensi della disciplina dell'Unione europea, non dipendono tanto dalla natura dell'attività svolta, quanto dalla circostanza che l'ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilità dell'attività stessa a beneficio dei consociati; responsabilità che poi potrà essere svolta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti in house, o ancora delegandone l'esercizio a imprese private mediante contratti di concessione. (Precedenti citati: sentenze n. 325 del 2010 e n. 272 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Bolzano
11/07/2018
n. 10
art. 45
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva UE 26/02/2014
n. 23
art. 3
direttiva UE 26/02/2014
n. 23
art. 30
direttiva UE 26/02/2014
n. 23
art. 41
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 30
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 164
co. 2