Sentenza 2/1971 (ECLI:IT:COST:1971:2)
Massima numero 5353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5352  5354  5355  5356  5357  5358


Titolo
SENT. 2/71 B. STAMPA - GIORNALISTA - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 47 - DIREZIONE E VICEDIREZIONE DI GIORNALE CHE SIA ORGANO DI PARTITO O DI MOVIMENTO POLITICO O SINDACALE - REGIME DI FAVORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - VALIDITA' DELLE STESSE RAGIONI GIUSTIFICATIVE GIA' FORMULATE DALLA CORTE IN PRECEDENTE SENTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nella sentenza n. 98 del 1968, nel valutare la legittimita' dell'obbligo di nominare il direttore ed il vicedirettore responsabile dei comuni quotidiani e periodici fra gli iscritti all'albo, la Corte affermo' che la funzione dell'Ordine, gia' nella precedente decisione n. 11 riconosciuta positivamente apprezzabile proprio sul piano dell'art. 21 della Costituzione, sarebbe frustrata ove i poteri direttivi di un giornale potessero essere affidati ad un soggetto non iscritto in uno degli elenchi dei pubblicisti o dei professionisti. Ed e' di particolare importanza che la questione, allora concernente l'art. 46 della legge, venne esaminata non solo con riferimento alla liberta' del giornalista, ma anche sotto il diverso profilo della "liberta' di chi voglia dar vita ad un giornale". Le stesse ragioni non possono non valere per l'art. 47 della legge - che stabilisce un regime di favore per una particolare categoria di giornali - e, piu' specificamente, per il caso prospettato dal pretore di Catania con l'ordinanza 4 febbraio 1969 (1). Si deve quindi escludere che la disposizione in esame comprometta la liberta' riconosciuta e garantita dall'art. 21 della Costituzione (2). Cfr.: (1) la massima A. (2) le massime C, D, E, F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte