Sentenza 2/1971 (ECLI:IT:COST:1971:2)
Massima numero 5354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5352  5353  5355  5356  5357  5358


Titolo
SENT. 2/71 C. STAMPA - LEGGI 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, E 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 - OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE E DELLA PREVENTIVA NOMINA DI UN VICEDIRETTORE RESPONSABILE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI - FACOLTA' DI MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO CON SINGOLI STAMPATI O CON NUMERI UNICI - LEGITTIMITA'.

Testo
L'obbligo della registrazione e quello della preventiva nomina di un vicedirettore responsabile, sanciti dalla legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 e della legge sull'ordinamento della professione di giornalista 3 febbraio 1963, n. 69, riguardano esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicche' non ne deriva alcun ostacolo a che il soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte