Sentenza 2/1971 (ECLI:IT:COST:1971:2)
Massima numero 5355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5352  5353  5354  5356  5357  5358


Titolo
SENT. 2/71 D. STAMPA - ALBO DEI GIORNALISTI - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO MEDIANTE SINGOLI STAMPATI O NUMERI UNICI DA PARTE DI NON ISCRITTI - LEGITTIMITA' - CREAZIONE DI UN PERIODICO - SOTTOPOSIZIONE ALLA DISCIPLINA COSTITUZIONALMENTE VALIDA PER OGNI TIPO DI GIORNALE - CONTENUTO E FINALITA' DEL PERIODICO - IRRILEVANZA.

Testo
Se l'interessato, che comunque, anche se non iscritto nell'albo dei giornalisti, e' libero di manifestare il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici, voglia dar vita ad un vero e proprio periodico, non e' dato di vedere perche' questo, a causa di particolari caratteristiche, possa sottrarsi ad una disciplina riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale, essendo del tutto evidente che nessun rilievo possono avere, a questo proposito, il cosidetto contenuto ideologico del periodico e la finalita' di "denuncia e di critica" che il soggetto si proponga eventualmente di perseguire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte