Sentenza 2/1971 (ECLI:IT:COST:1971:2)
Massima numero 5356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5352  5353  5354  5355  5357  5358


Titolo
SENT. 2/71 E. STAMPA - GIORNALISTA - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 47, ULTIMO COMMA - EDITORE CHE ASSUMA LA DIREZIONE DI UN PERIODICO DI PARTITO O MOVIMENTO POLITICO O SINDACALE - ISCRIZIONE PROVVISORIA ALL'ALBO - RESPONSABILITA' LIMITATA AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLE LEGGI CIVILI E PENALI - VIGILANZA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI IN RELAZIONE AD OGNI TIPO DI GIORNALE - NECESSITA' DI NOMINARE UN VICEDIRETTORE FRA I GIORNALISTI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI O DEI PUBBLICISTI - SUA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE.

Testo
Anche quando l'editore assuma la direzione del giornale e, trattandosi di periodico di partito o movimento politico o sindacale, acquisti percio' titolo all'iscrizione provvisoria nell'albo, essendo la sua responsabilita' limitata agli obblighi imposti dalle leggi civili e penali (art. 47, u.co., legge 3 febbraio 1963, n. 69), perche' sia assicurata quella vigilanza dell'Ordine dei giornalisti cui, nella sent. n. 98 del 1968, si e' riconosciuta, in relazione ad ogni tipo di giornale, rilevanza costituzionale, occorre che egli sia affiancato da un giornalista, il quale, iscritto nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, risponda disciplinarmente "per eventuali comportamenti lesivi della dignita' sua e dei giornalisti che da lui dipendono" (sent. n. 98 del 1968). Cfr.: la massima F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte