Sentenza 2/1971 (ECLI:IT:COST:1971:2)
Massima numero 5358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/71 G. DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ESERCIZIO - APPLICAZIONE DI NORME IMPOSITIVE DI ONERI PATRIMONIALI - MAGGIORE O MINORE PESO A SECONDA DELLE CAPACITA' ECONOMICHE DEI SINGOLI SOGGETTI - AVENTUALITA' CHE LE NORME NON SIANO GIUSTIFICABILI CON LA TUTELA DI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ART. 47: OBBLIGO DI NOMINARE UN VICEDIRETTORE RESPONSABILE FRA GLI ISCRITTI - AGGRAVIO DI SPESE - TUTELA UN INTERESSE GENERALE PROTETTO - NON OPERA DISCRIMINAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/71 G. DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - ESERCIZIO - APPLICAZIONE DI NORME IMPOSITIVE DI ONERI PATRIMONIALI - MAGGIORE O MINORE PESO A SECONDA DELLE CAPACITA' ECONOMICHE DEI SINGOLI SOGGETTI - AVENTUALITA' CHE LE NORME NON SIANO GIUSTIFICABILI CON LA TUTELA DI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - ART. 47: OBBLIGO DI NOMINARE UN VICEDIRETTORE RESPONSABILE FRA GLI ISCRITTI - AGGRAVIO DI SPESE - TUTELA UN INTERESSE GENERALE PROTETTO - NON OPERA DISCRIMINAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Conformemente ai principi desumibili dai precedenti giurisprudenziali (v. per. es. la sent. n. 67 del 1960 sulla cautio pro expensis) le norme che, per lo svolgimento di determinate attivita' impongono (direttamente o indirettamente) oneri patrimoniali, e che, nella loro applicazione, inevitabilmente comportano un peso maggiore o minore secondo le capacita' economiche dei singoli soggetti, sono costituzionalmente illegittime ove incidano sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti, solo allorche' esse non siano a loro volta dirette alla tutela di interessi rilevanti sul piano costituzionale. Nella specie, le ragioni che giustificano, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, la disposizione dell'art. 47, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, impugnata con l'ordinanza 4 febbraio 1969 del Pretore di Catania (1), dimostrano che l'obbligo di nominare un vicedirettore responsabile fra gli iscritti all'albo - e la cui osservanza puo' certo comportare un aggravio di spese - e' strumento di salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale: di tal che la legge imponendolo a chiunque voglia dar vita ad un giornale, non puo' essere considerata fonte di discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzione. Cfr.: (1) le massime A e B.
Conformemente ai principi desumibili dai precedenti giurisprudenziali (v. per. es. la sent. n. 67 del 1960 sulla cautio pro expensis) le norme che, per lo svolgimento di determinate attivita' impongono (direttamente o indirettamente) oneri patrimoniali, e che, nella loro applicazione, inevitabilmente comportano un peso maggiore o minore secondo le capacita' economiche dei singoli soggetti, sono costituzionalmente illegittime ove incidano sull'esercizio di diritti costituzionalmente protetti, solo allorche' esse non siano a loro volta dirette alla tutela di interessi rilevanti sul piano costituzionale. Nella specie, le ragioni che giustificano, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, la disposizione dell'art. 47, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, impugnata con l'ordinanza 4 febbraio 1969 del Pretore di Catania (1), dimostrano che l'obbligo di nominare un vicedirettore responsabile fra gli iscritti all'albo - e la cui osservanza puo' certo comportare un aggravio di spese - e' strumento di salvaguardia di un interesse generale a rilievo costituzionale: di tal che la legge imponendolo a chiunque voglia dar vita ad un giornale, non puo' essere considerata fonte di discriminazioni non consentite dall'art. 3 della Costituzione. Cfr.: (1) le massime A e B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte