Sentenza 3/1971 (ECLI:IT:COST:1971:3)
Massima numero 5359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5360  5361  5362


Titolo
SENT. 3/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCANZA DI UN'ESPLICITA INDICAZIONE DELLA NORMA PENALE INCRIMINATRICE - FACILE INDIVIDUABILITA' NELLA STESSA NORMA CHE FORMA OGGETTO DELLA SOLLEVATA ECCEZIONE DI COSTITUZIONALITA' - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA. (LEGGE 3 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Il giudizio sulla rilevanza e' sufficientemente motivato anche quando il giudice a quo si limiti ad affermare, senza indicare esplicitamente la norma penale incriminatrice, che l'eccezione di costituzionalita' incide sulla sussistenza del reato addebitato agli imputati: invero, la mancata indicazione della disposizione relativa a tale reato, non puo' inficiare il giudizio di rilevanza, se quella disposizione risulta facilmente individuabile nella stessa norma che forma oggetto della eccezione di costituzionalita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23