Sentenza 3/1971 (ECLI:IT:COST:1971:3)
Massima numero 5360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/71 B. FRODI ALIMENTARI - REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI - LEGGE DI DELEGAZIONE 6 OTTOBRE 1964, N. 991, ART. 2 - OBBLIGO PER IL GOVERNO DI "TENER CONTO" DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA MATERIA NEGLI STATI ADERENTI ALLA C.E.E. - CONTENUTO - NON RECEPIRE, IN TUTTO O IN PARTE, QUELLA NORMATIVA MA AVERLA PRESENTE AI FINI DELLE DECISIONI DA ASSUMERE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - DIVIETO DEL C.D. ZUCCHERAGGIO - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76).
SENT. 3/71 B. FRODI ALIMENTARI - REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI - LEGGE DI DELEGAZIONE 6 OTTOBRE 1964, N. 991, ART. 2 - OBBLIGO PER IL GOVERNO DI "TENER CONTO" DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA MATERIA NEGLI STATI ADERENTI ALLA C.E.E. - CONTENUTO - NON RECEPIRE, IN TUTTO O IN PARTE, QUELLA NORMATIVA MA AVERLA PRESENTE AI FINI DELLE DECISIONI DA ASSUMERE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - DIVIETO DEL C.D. ZUCCHERAGGIO - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76).
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma primo, del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), con riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione alla legge di delega 6 ottobre 1964 n. 991: ed invero, la norma impugnata, la quale vieta, nelle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, l'impiego degli zuccheri e delle materie zuccherine diverse da quelle consentite, non esorbita dai limiti imposti dall'art. 2 della legge delegante, che imponeva al Governo di tenere conto della disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunita' Economica Europea, perche' quest'ultima disposizione faceva carico al governo soltanto di tener conto di tali legislazioni e cioe' di averne notizia e conoscenza ai fini delle decisioni da assumere in merito alla emanazione della legge delegata, e non gia' di recepire in tutto o in parte la normativa in esse contenuta.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma primo, del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), con riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione alla legge di delega 6 ottobre 1964 n. 991: ed invero, la norma impugnata, la quale vieta, nelle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, l'impiego degli zuccheri e delle materie zuccherine diverse da quelle consentite, non esorbita dai limiti imposti dall'art. 2 della legge delegante, che imponeva al Governo di tenere conto della disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunita' Economica Europea, perche' quest'ultima disposizione faceva carico al governo soltanto di tener conto di tali legislazioni e cioe' di averne notizia e conoscenza ai fini delle decisioni da assumere in merito alla emanazione della legge delegata, e non gia' di recepire in tutto o in parte la normativa in esse contenuta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 06/10/1964
n. 991
art. 2