Sentenza 3/1971 (ECLI:IT:COST:1971:3)
Massima numero 5361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5359  5360  5362


Titolo
SENT. 3/71 C. FRODI ALIMENTARI - REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI - LEGGE DI DELEGAZIONE 6 OTTOBRE 1964, N. 991, ART. 2 - OBBLIGO PER IL GOVERNO DI "TENER CONTO" DELLE NORME COMUNITARIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO VITIVINICOLO - INESISTENZA DI TALI NORME ALLA DATA DEL CONFERIMENTO E DELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLA C.E.E. 28 APRILE 1970, NN. 816 E 817, CHE RISPETTANO LE NORMATIVE ANTERIORI DEI SINGOLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - DIVIETO DEL C.D. ZUCCHERAGGIO - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76).

Testo
L'art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamenti CEE 28/4/70 nn. 816 e 817: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perche' rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  06/10/1964  n. 991  art. 2  

regolamento cee  28/04/1970  n. 816  art. 0  

regolamento cee  28/04/1970  n. 817  art. 0