Sentenza 3/1971 (ECLI:IT:COST:1971:3)
Massima numero 5361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 3/71 C. FRODI ALIMENTARI - REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI - LEGGE DI DELEGAZIONE 6 OTTOBRE 1964, N. 991, ART. 2 - OBBLIGO PER IL GOVERNO DI "TENER CONTO" DELLE NORME COMUNITARIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO VITIVINICOLO - INESISTENZA DI TALI NORME ALLA DATA DEL CONFERIMENTO E DELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLA C.E.E. 28 APRILE 1970, NN. 816 E 817, CHE RISPETTANO LE NORMATIVE ANTERIORI DEI SINGOLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - DIVIETO DEL C.D. ZUCCHERAGGIO - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76).
SENT. 3/71 C. FRODI ALIMENTARI - REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI - LEGGE DI DELEGAZIONE 6 OTTOBRE 1964, N. 991, ART. 2 - OBBLIGO PER IL GOVERNO DI "TENER CONTO" DELLE NORME COMUNITARIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO VITIVINICOLO - INESISTENZA DI TALI NORME ALLA DATA DEL CONFERIMENTO E DELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DELLA C.E.E. 28 APRILE 1970, NN. 816 E 817, CHE RISPETTANO LE NORMATIVE ANTERIORI DEI SINGOLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 76, PRIMO COMMA - DIVIETO DEL C.D. ZUCCHERAGGIO - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76).
Testo
L'art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamenti CEE 28/4/70 nn. 816 e 817: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perche' rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunita'.
L'art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta neppure con le norme comunitarie relative alla disciplina del mercato vitivinicolo contenute nei due regolamenti CEE 28/4/70 nn. 816 e 817: invero, tali regolamenti, che pure sono obbligatori in tutti gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, non derogano alla disciplina contenuta nel decreto impugnato, perche' rispettano, in ordine alle operazioni di vinificazione e di manipolazione dei vini, le norme statali anteriormente vigenti nei singoli Stati membri della Comunita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 06/10/1964
n. 991
art. 2
regolamento cee 28/04/1970
n. 816
art. 0
regolamento cee 28/04/1970
n. 817
art. 0