Sentenza 3/1971 (ECLI:IT:COST:1971:3)
Massima numero 5362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5359  5360  5361


Titolo
SENT. 3/71 D. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI - LEGGE DI DELEGAZIONE 6 OTTOBRE 1964, N. 991, ART. 2 - OBBLIGO PER IL GOVERNO DI INDICARE LE AGGIUNTE E I TRATTAMENTI CONSENTITI E QUELLI CHE POTRANNO DI VOLTA IN VOLTA ESSERE CONSENTITI NELLA PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI VINI - PRETESA OMISSIONE NEL D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 - INDICAZIONI CONTENUTE NON NELL'ART. 76, MA NELL'ART. 5, N. 2, DEL DECRETO - NON VIOLA L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 76 del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) non contrasta con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della legge di delega 6 ottobre 1964 n. 991, secondo cui il decreto avrebbe dovuto indicare "le aggiunte e i trattamenti consentiti e quelli che potranno di volta in volta essere consentiti nel corso della produzione e conservazione dei vini perche' l'art. 5 n. 2 del decreto delegato costituisce puntuale applicazione dei criteri indicati nella legge delegante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  06/10/1964  n. 991  art. 2  

legge  06/10/1964  n. 991  art. 5  n.2