Ordinanza 104/2020 (ECLI:IT:COST:2020:104)
Massima numero 42973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  05/05/2020;  Decisione del  05/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  42974  42975


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Assenza del presupposto che impedisce l'applicazione della norma censurata nel giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettata avuto riguardo alla non assoggettabilità della controversia del giudizio principale alla norma censurata. Il giudice a quo ha ritenuto non documentata la sussistenza del requisito reddituale idoneo a giustificare l'esenzione dal pagamento del contributo unificato della cui legittimità costituzionale dubita, sicché la parte privata doveva ritenersi comunque tenuta assoggettata ad esso e, per effetto del rigetto del ricorso per cassazione, dell'ulteriore importo di cui alla disposizione censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte