Sentenza 4/1971 (ECLI:IT:COST:1971:4)
Massima numero 5363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - CONSIDERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO CARATTERIZZANTI LA FATTISPECIE - SUSSISTENZA - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 4/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - CONSIDERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO CARATTERIZZANTI LA FATTISPECIE - SUSSISTENZA - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Risultando dalla stessa ordinanza di rinvio che il giudice "a quo" ha tenuto presenti gli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie e che li ha valutati ai fini di stabilire la rilevanza della questione, deve escludersi la censurabilita' del relativo giudizio da parte della Corte costituzionale.
Risultando dalla stessa ordinanza di rinvio che il giudice "a quo" ha tenuto presenti gli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie e che li ha valutati ai fini di stabilire la rilevanza della questione, deve escludersi la censurabilita' del relativo giudizio da parte della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23