Sentenza 4/1971 (ECLI:IT:COST:1971:4)
Massima numero 5365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/71 C. CREDITO - ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE VENEZIE - LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, ART. 20 - ESCLUDE L'INCIDENZA DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE SUGLI ATTI DI STIPULAZIONE DI MUTUI UNA VOLTA CHE SIANO TRASCORSI DIECI GIORNI DA DETTA STIPULAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER INCONGRUITA' DEL TERMINE - RIFERIMENTO DEL TERMINE AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI DIRITTO SOSTANZIALE NON GIA' A QUELLI DI RITO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/71 C. CREDITO - ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLE VENEZIE - LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, ART. 20 - ESCLUDE L'INCIDENZA DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE SUGLI ATTI DI STIPULAZIONE DI MUTUI UNA VOLTA CHE SIANO TRASCORSI DIECI GIORNI DA DETTA STIPULAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER INCONGRUITA' DEL TERMINE - RIFERIMENTO DEL TERMINE AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI DIRITTO SOSTANZIALE NON GIA' A QUELLI DI RITO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di mutui a medio termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una volta che siano trascorsi dieci giorni dalla detta stipulazione al fallimento. Tale termine risulta, cioe', disposto in funzione di determinare il periodo di compimento degli atti di diritto sostanziale che possono essere dichiarati caducabili, e non gia' il compimento degli atti di rito preliminari e successivi necessari per esercitare l'azione revocatoria, in relazione ai quali, pertanto, l'ordinario diritto di difesa non risulta ne' eliminato, ne' ridotto. Conseguentemente deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma, sollevata per assunto contrasto con l'art. 24 Cost., sotto il profilo della pretesa insufficienza del termine all'adempimento degli atti occorrenti per consumare l'iter procedurale dalla declaratoria di fallimento al promuovimento del giudizio di revocazione.
La norma dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, esclude l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di mutui a medio termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una volta che siano trascorsi dieci giorni dalla detta stipulazione al fallimento. Tale termine risulta, cioe', disposto in funzione di determinare il periodo di compimento degli atti di diritto sostanziale che possono essere dichiarati caducabili, e non gia' il compimento degli atti di rito preliminari e successivi necessari per esercitare l'azione revocatoria, in relazione ai quali, pertanto, l'ordinario diritto di difesa non risulta ne' eliminato, ne' ridotto. Conseguentemente deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma, sollevata per assunto contrasto con l'art. 24 Cost., sotto il profilo della pretesa insufficienza del termine all'adempimento degli atti occorrenti per consumare l'iter procedurale dalla declaratoria di fallimento al promuovimento del giudizio di revocazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte