Sentenza 5/1971 (ECLI:IT:COST:1971:5)
Massima numero 5366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5367  5368  5369


Titolo
SENT. 5/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - CORRESPONSIONE - D.L.LGT. 21 NOVEMBRE 1945, N. 722, ART. 2 - NECESSARIA CONVIVENZA DELL'ALIMENTANDO CON L'IMPIEGATO - CONDIZIONE NON RICHIESTA PER I DIPENDENTI DA ENTI PRIVATI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - GIUSTIFICAZIONE - OBIETTIVA DIVERSITA' DI STATUS - REQUISITI NECESSARI PER LA CONCESSIONE DI UN BENEFICIO - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 2 del D.L.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, prevedendo, come una delle condizioni per la corresponsione degli assegni familiari, la convivenza dell'alimentando con l'impiegato, requisito questo al quale si prescinde per i dipendenti di enti privati per disposizione dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6 e 7 del D.L.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307, non contrasta con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione. Non con l'art. 3, perche' tra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di finalita', per cui i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti, dalle quali deriva la legittimita' della disciplina dell'aggiunta di famiglia, che si differenzia anche sul nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego privato. Non con l'art. 4, perche' il riconoscimento a tutti i cittadini di un diritto al lavoro contiene un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro. Non con l'art. 36 perche' la proporzionalita' fra quantita' e qualita' del lavoro prestato e la retribuzione, non e' menomata da particolari presupposti richiesti per il diritto all'aggiunta di famiglia. Non con l'art. 38, perche' questo riguarda non gia' diritto di lavoro, ma il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, proprio del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi di sussistenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte