Sentenza 6/1971 (ECLI:IT:COST:1971:6)
Massima numero 5370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5371  5372


Titolo
SENT. 6/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE VIZIATA NELL'IMPOSTAZIONE E NEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

Testo
La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimita' costituzionale, ancorche' sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie e' stata ritenuta non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23