Sentenza 6/1971 (ECLI:IT:COST:1971:6)
Massima numero 5370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE VIZIATA NELL'IMPOSTAZIONE E NEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.
SENT. 6/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE VIZIATA NELL'IMPOSTAZIONE E NEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.
Testo
La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimita' costituzionale, ancorche' sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie e' stata ritenuta non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).
La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimita' costituzionale, ancorche' sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie e' stata ritenuta non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23