Sentenza 6/1971 (ECLI:IT:COST:1971:6)
Massima numero 5372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5370  5371


Titolo
SENT. 6/71 C. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570, IN RELAZIONE ALL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO TRA CONIUGI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 145 - ILLEGITTIMITA' DI QUESTO GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 145