Sentenza 6/1971 (ECLI:IT:COST:1971:6)
Massima numero 5372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/71 C. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570, IN RELAZIONE ALL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO TRA CONIUGI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 145 - ILLEGITTIMITA' DI QUESTO GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/71 C. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570, IN RELAZIONE ALL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO TRA CONIUGI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 145 - ILLEGITTIMITA' DI QUESTO GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 145