Ordinanza 104/2020 (ECLI:IT:COST:2020:104)
Massima numero 42974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
05/05/2020; Decisione del
05/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sufficiente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sufficiente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. La motivazione dell'ordinanza di rimessione contiene indicazioni sufficienti al fine di valutare la plausibile necessità di fare applicazione della disposizione censurata in relazione alla decisione richiesta al rimettente, atteso che soltanto la pronuncia sull'eventuale sua illegittimità costituzionale può permettere al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria azionata nel giudizio principale.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. La motivazione dell'ordinanza di rimessione contiene indicazioni sufficienti al fine di valutare la plausibile necessità di fare applicazione della disposizione censurata in relazione alla decisione richiesta al rimettente, atteso che soltanto la pronuncia sull'eventuale sua illegittimità costituzionale può permettere al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria azionata nel giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte