Sentenza 7/1971 (ECLI:IT:COST:1971:7)
Massima numero 5373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
12/01/1971; Decisione del
12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 7/71. LAVORO - DIRIGENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI - INDENNITA' DI ANZIANITA' - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 483 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELL'ART. 12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1948 CHE CONTEMPLA L'INDENNITA' AL DIRIGENTE DIMISSIONARIO COME CORRISPETTIVO DEL PATTO DI NON CONCORRENZA - DISPOSIZIONE FONDATA SU PRESUPPOSTO GIA' DICHIARATO ILLEGITTIMO (ART. 2120 COD. CIV.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE SIANO DOVUTE, IN CASO DI DIMISSIONE, LE INDENNITA' DI ANZIANITA'.
SENT. 7/71. LAVORO - DIRIGENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI - INDENNITA' DI ANZIANITA' - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 483 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELL'ART. 12 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1948 CHE CONTEMPLA L'INDENNITA' AL DIRIGENTE DIMISSIONARIO COME CORRISPETTIVO DEL PATTO DI NON CONCORRENZA - DISPOSIZIONE FONDATA SU PRESUPPOSTO GIA' DICHIARATO ILLEGITTIMO (ART. 2120 COD. CIV.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE CHE SIANO DOVUTE, IN CASO DI DIMISSIONE, LE INDENNITA' DI ANZIANITA'.
Testo
L'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 31 dicembre 1948, che contempla l'indennita' di anzianita' come corrispettivo del patto di non concorrenza, poggia sul presupposto che ai sensi dell'abrogato articolo 2120 c.c., tale indennita', in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, non fosse dovuta. Poiche' questa Corte ebbe a dichiarare incostituzionale il citato art. 2120 c.c. in relazione all'art. 36 della Costituzione (sent. n. 75/1968), e' ovvio che anche il denunziato articolo 12 deve essere a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennita' di anzianita'. L'affermata incostituzionalita' dell'articolo 12 entro questi limiti, comporta che l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, che rende esecutivo erga omnes il Contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, deve essere dichiarato ugualmente illegittimo, nei limiti stessi.
L'art. 12 del contratto collettivo di lavoro 31 dicembre 1948, che contempla l'indennita' di anzianita' come corrispettivo del patto di non concorrenza, poggia sul presupposto che ai sensi dell'abrogato articolo 2120 c.c., tale indennita', in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, non fosse dovuta. Poiche' questa Corte ebbe a dichiarare incostituzionale il citato art. 2120 c.c. in relazione all'art. 36 della Costituzione (sent. n. 75/1968), e' ovvio che anche il denunziato articolo 12 deve essere a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennita' di anzianita'. L'affermata incostituzionalita' dell'articolo 12 entro questi limiti, comporta che l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, che rende esecutivo erga omnes il Contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, deve essere dichiarato ugualmente illegittimo, nei limiti stessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte