Ordinanza 8/1971 (ECLI:IT:COST:1971:8)
Massima numero 5375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  12/01/1971;  Decisione del  12/01/1971
Deposito del 20/01/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5374


Titolo
ORD. 8/71 B. CACCIA - MEZZI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE - CONFISCA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 79, E COD. PEN., ARTT. 236 E 240 - NATURA DELLA CONFISCA - MISURA STRETTAMENTE CONSEGUENTE AD UN ILLECITO PENALE COMMESSO DA CHI PARTECIPA ALLA CACCIA - PRETESA INDENNIZZABILITA' EX ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE ICTU OCULI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, e' indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoche' risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va percio' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte