Sentenza 10/1971 (ECLI:IT:COST:1971:10)
Massima numero 5381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/71 E. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8 - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - PRECISAZIONE DEI LUOGHI IN CUI L'ATTIVITA' E' SVOLTA E DEI LIMITI DELLA STESSA - ACCERTAMENTI COMPIUTI NEL CORSO DELLA VISITA - NON PREGIUDICANO L'ANDAMENTO E I RISULTATI DELL'EVENTUALE PROCESSO PENALE SUCCESSIVO - ESIGENZA COSTITUZIONALE DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA RISPETTO ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA - INSUSSISTENZA.
SENT. 10/71 E. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8 - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - PRECISAZIONE DEI LUOGHI IN CUI L'ATTIVITA' E' SVOLTA E DEI LIMITI DELLA STESSA - ACCERTAMENTI COMPIUTI NEL CORSO DELLA VISITA - NON PREGIUDICANO L'ANDAMENTO E I RISULTATI DELL'EVENTUALE PROCESSO PENALE SUCCESSIVO - ESIGENZA COSTITUZIONALE DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA RISPETTO ALL'ATTIVITA' ISPETTIVA - INSUSSISTENZA.
Testo
L'attivita' degli ispettori, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, trova adeguata regolamentazione nello stesso articolo che precisa i luoghi in cui puo' essere fatta, e nelle norme dell'ordinamento dell'ispettorato, che segnano i limiti dell'attivita' medesima. Essa, sia che si svolga nei locali di lavoro, o in seguito a un sospetto di violazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale, nei locali connessi, consiste sempre in una attivita' di vigilanza amministrativa. L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non autorizza, infatti, l'ispettore a compiere nella visita atti di polizia giudiziaria, ma e' intesa a limitare la discrezionalita' degli ispettori condizionando l'esercizio della facolta' di visita all'esistenza, non arbitrariamente valutabile dall'ispettore medesimo, di un sospetto di violazione di quelle leggi di cui egli ha il compito di controllare l'osservanza. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti nel corso della visita conducano a una denuncia all'autorita' giudiziaria essi non pregiudicano l'andamento e i risultati del successivo processo penale ne' possono irrimediabilmente comprometterne la sorte, sicche' non si determina, rispetto all'attivita' ispettiva, l'esigenza costituzionale della tutela del diritto di difesa.
L'attivita' degli ispettori, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, trova adeguata regolamentazione nello stesso articolo che precisa i luoghi in cui puo' essere fatta, e nelle norme dell'ordinamento dell'ispettorato, che segnano i limiti dell'attivita' medesima. Essa, sia che si svolga nei locali di lavoro, o in seguito a un sospetto di violazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale, nei locali connessi, consiste sempre in una attivita' di vigilanza amministrativa. L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non autorizza, infatti, l'ispettore a compiere nella visita atti di polizia giudiziaria, ma e' intesa a limitare la discrezionalita' degli ispettori condizionando l'esercizio della facolta' di visita all'esistenza, non arbitrariamente valutabile dall'ispettore medesimo, di un sospetto di violazione di quelle leggi di cui egli ha il compito di controllare l'osservanza. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti nel corso della visita conducano a una denuncia all'autorita' giudiziaria essi non pregiudicano l'andamento e i risultati del successivo processo penale ne' possono irrimediabilmente comprometterne la sorte, sicche' non si determina, rispetto all'attivita' ispettiva, l'esigenza costituzionale della tutela del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte