Sentenza 10/1971 (ECLI:IT:COST:1971:10)
Massima numero 5382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/71 F. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8, SECONDO COMMA - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - PERQUISIZIONI PERSONALI E SEQUESTRI DI ATTI O DOCUMENTI PERTINENTI AL REATO - COMPIMENTO IN VESTE UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OSSERVANZA DELLE FORME PRESTABILITE A GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI DIRITTI DELLA PERSONA.
SENT. 10/71 F. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8, SECONDO COMMA - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - PERQUISIZIONI PERSONALI E SEQUESTRI DI ATTI O DOCUMENTI PERTINENTI AL REATO - COMPIMENTO IN VESTE UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OSSERVANZA DELLE FORME PRESTABILITE A GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI DIRITTI DELLA PERSONA.
Testo
Non rientra nelle previsioni del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R 19 marzo 1955, n. 520, il caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria notizia di un reato, per acquisirne le prove si trovi nella necessita' di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato. A tali atti egli non potra' procedere senza osservare le forme, richieste a garanzia del diritto di difesa e dei diritti della persona, dalle norme del codice di procedura penale (artt. 219 e ss.), nel contenuto risultante dalle sentenze della Corte costituzionale.
Non rientra nelle previsioni del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R 19 marzo 1955, n. 520, il caso in cui l'ispettore, avuta una vera e propria notizia di un reato, per acquisirne le prove si trovi nella necessita' di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato. A tali atti egli non potra' procedere senza osservare le forme, richieste a garanzia del diritto di difesa e dei diritti della persona, dalle norme del codice di procedura penale (artt. 219 e ss.), nel contenuto risultante dalle sentenze della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale
n. 0
art. 219 e ss.