Ordinanza 104/2020 (ECLI:IT:COST:2020:104)
Massima numero 42975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  05/05/2020;  Decisione del  05/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  42973  42974


Titolo
Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario - Raddoppio del contributo per chi ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile - Denunciata, in via alternativa, irragionevolezza della sanzione e violazione dei principi di tipicità e determinatezza della sanzione e del diritto ad agire in giudizio, ovvero irragionevolezza del tributo, violazione del principio della capacità contributiva e del diritto ad agire in giudizio - Petitum ancipite - Conseguente difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53 e 111 Cost., dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un contributo unificato raddoppiato. Il rimettente, formulando le questioni sul presupposto, antitetico e non complementare, che al contributo raddoppiato venga attribuita natura sanzionatoria, ovvero natura esclusivamente tributaria, senza evidenziare un esplicito nesso di subordinazione logico-giuridica tra le qualificazioni ipotizzate in relazione ai possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità, finisce col rimettere alla Corte costituzionale la scelta di quale sia l'interpretazione fondante il dubbio di costituzionalità sottoposto a scrutinio. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanze n. 221 del 2017, n. 18 del 2016 e n. 41 del 2015).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 13  co. 1

legge  24/12/2012  n. 228  art. 1  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte