Sentenza 10/1971 (ECLI:IT:COST:1971:10)
Massima numero 5383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  29/01/1971;  Decisione del  29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5377  5378  5379  5380  5381  5382  5384


Titolo
SENT. 10/71 G. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8 - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - SOGGEZIONE DELL'IMPRENDITORE AD UN'ATTIVITA' DI PUBBLICA VIGILANZA PER FINI DI INTERESSE GENERALE - MINORI POSSIBILITA' DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE IMPUTATO DI VIOLAZIONE DI NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE RISPETTO ALL'IMPUTATO DI REATI COMUNI - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non consente all'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria, e quindi non da' al cittadino imprenditore, imputato di violazioni di norme di legislazione sociale, minori possibilita' di difesa dell'imputato di reati comuni. La norma assoggetta, infatti, l'imprenditore soltanto ad un'attivita' di pubblica vigilanza, allo stesso modo che ogni cittadino, ove ne ricorrano le condizioni, e' soggetto ad analoghi atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte