Sentenza 10/1971 (ECLI:IT:COST:1971:10)
Massima numero 5383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/71 G. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8 - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - SOGGEZIONE DELL'IMPRENDITORE AD UN'ATTIVITA' DI PUBBLICA VIGILANZA PER FINI DI INTERESSE GENERALE - MINORI POSSIBILITA' DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE IMPUTATO DI VIOLAZIONE DI NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE RISPETTO ALL'IMPUTATO DI REATI COMUNI - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 10/71 G. LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - D.P.R. 19 MARZO 1955, N. 520, ART. 8 - FACOLTA' DI VISITA DELL'ISPETTORE DEL LAVORO - SOGGEZIONE DELL'IMPRENDITORE AD UN'ATTIVITA' DI PUBBLICA VIGILANZA PER FINI DI INTERESSE GENERALE - MINORI POSSIBILITA' DI DIFESA DELL'IMPRENDITORE IMPUTATO DI VIOLAZIONE DI NORME DI LEGISLAZIONE SOCIALE RISPETTO ALL'IMPUTATO DI REATI COMUNI - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non consente all'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria, e quindi non da' al cittadino imprenditore, imputato di violazioni di norme di legislazione sociale, minori possibilita' di difesa dell'imputato di reati comuni. La norma assoggetta, infatti, l'imprenditore soltanto ad un'attivita' di pubblica vigilanza, allo stesso modo che ogni cittadino, ove ne ricorrano le condizioni, e' soggetto ad analoghi atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale.
L'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non consente all'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria, e quindi non da' al cittadino imprenditore, imputato di violazioni di norme di legislazione sociale, minori possibilita' di difesa dell'imputato di reati comuni. La norma assoggetta, infatti, l'imprenditore soltanto ad un'attivita' di pubblica vigilanza, allo stesso modo che ogni cittadino, ove ne ricorrano le condizioni, e' soggetto ad analoghi atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte