Sentenza 11/1971 (ECLI:IT:COST:1971:11)
Massima numero 5385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  29/01/1971;  Decisione del  29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5386  5387


Titolo
SENT. 11/71 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ATTI DEL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 445 - REATI CONCORRENTI O CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATI NELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE SUPPLETTIVA - FINALITA' E GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 445 c.p.p., recante la disciplina della contestazione nel corso del dibattimento di primo grado di reati concorrenti, della continuazione o di circostanze aggravanti, non e' incompatibile con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'istituto della contestazione supplettiva, infatti, nei limiti fissati dalla stessa disposizione impugnata e dalla interpretazione giurisprudenziale, apportando un temperamento al principio della immutabilita' del fatto dedotto nell'atto di imputazione, e' volto ad armonizzare il diritto dell'imputato alla difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, con le obiettive esigenze della giustizia penale. Esso risponde a finalita' di ordine processuale ispirate al criterio dell'economia dei giudizi (pur fondamentale nel sistema), nelle ipotesi, dalla legge indicato, nelle quali la connessione delle imputazioni, senza provocare mutamenti di competenza nei confronti di giudici superiori o speciali, induca a ravvisare, fra i diversi fatti contestati, una complementarita' di indagini e di accertamenti di merito, sulla base di un nesso obiettivo di connessione. Questo, in particolare per quanto concerne i reati concorrenti, deve identificarsi in quello teleologico, conseguenziale ed occasionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 c.p.p. E cio' allo scopo della unita' e coerenza della decisione e perche' al tempo stesso sia consentita al giudice una piu' completa valutazione della fattispecie e, nel caso debba affermarsi la colpevolezza dell'imputato, un piu' probante giudizio della di lui capacita' a delinquere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale    n. 0  art. 45  n.2