Sentenza 11/1971 (ECLI:IT:COST:1971:11)
Massima numero 5386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  29/01/1971;  Decisione del  29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5385  5387


Titolo
SENT. 11/71 B. DIRITTO DI DIFESA - SUA ARMONIZZAZIONE CON LE ESIGENZE DELLA GIUSTIZIA PENALE - ADATTAMENTO DEI VARI TIPI DI PROCEDIMENTO - POSSIBILE ESCLUSIONE DELLA CONTESTAZIONE DELL'IMPUTAZIONE IN FASE ISTRUTTORIA.

Testo
In vista del suo contenuto la disposizione, di cui all'art. 445 del Cod. proc. penale, non puo' ritenersi compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve affermarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il diritto in questione deve armonizzarsi con le particolari esigenze della giustizia penale, cui sono adattati i vari tipi di procedimento, i quali escludono talora pur la necessita' di una contestazione dell'imputazione in fase istruttoria. E cio' in quanto dall'applicazione della norma stessa non puo' derivare effettiva menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte