Sentenza 11/1971 (ECLI:IT:COST:1971:11)
Massima numero 5387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/71 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ATTI DEL DIBATTIMENTO . REATI CONCORRENTI O CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATI NELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE SUPPLETTIVA EX ART. 445 DEL COD. PROC. PENALE . ART. 446 DELLO STESSO CODICE - ESCLUDE CHE L'IMPUTATO POSSA CHIEDERE E IL GIUDICE POSSA CONCEDERE UN TERMINE MAGGIORE DI CINQUE GIORNI PER PREPARARE LA DIFESA . VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE DE QUA.
SENT. 11/71 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ATTI DEL DIBATTIMENTO . REATI CONCORRENTI O CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATI NELL'IMPUTAZIONE - CONTESTAZIONE SUPPLETTIVA EX ART. 445 DEL COD. PROC. PENALE . ART. 446 DELLO STESSO CODICE - ESCLUDE CHE L'IMPUTATO POSSA CHIEDERE E IL GIUDICE POSSA CONCEDERE UN TERMINE MAGGIORE DI CINQUE GIORNI PER PREPARARE LA DIFESA . VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE DE QUA.
Testo
L'art. 446, primo comma, c.p.p., e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma Cost., nella parte in cui determina in cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al giudice di fissarlo eventualmente in misura maggiore, nel caso di contestazione, nel corso del dibattimento di primo grado, di un reato concorrente, della continuazione di reato o di una circostanza aggravante diversa dalla recidiva. Nel conferire al giudice una cosi' limitata discrezionalita' circa la misura massima del termine prodotto, che non e' prorogabile, il ricordato art. 446 c.p.p., puo' risultare lesivo del diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalita' di giustizia.
L'art. 446, primo comma, c.p.p., e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma Cost., nella parte in cui determina in cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al giudice di fissarlo eventualmente in misura maggiore, nel caso di contestazione, nel corso del dibattimento di primo grado, di un reato concorrente, della continuazione di reato o di una circostanza aggravante diversa dalla recidiva. Nel conferire al giudice una cosi' limitata discrezionalita' circa la misura massima del termine prodotto, che non e' prorogabile, il ricordato art. 446 c.p.p., puo' risultare lesivo del diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento sia congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalita' di giustizia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte