Sentenza 12/1971 (ECLI:IT:COST:1971:12)
Massima numero 5390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/71 C. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ORGANI COLLEGIALI - ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE - PRINCIPIO DELL'INTERVENTO DI TUTTI I COMPONENTI - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DELLA DISCIPLINA COSTITUZIONALE E ORDINARIA DI CIASCUN ORGANO. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COSTITUZIONE, ART. 105 - COMPETENZA AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI SULLO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI - ESERCIZIO DA PARTE DEL PLENUM - ESCLUSIONE - NORME ORDINARIE ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO - ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE DISCIPLINARE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI DEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DELL'ORGANO E DELLE LINEE FONDAMENTALI DELLA SUA STRUTTURA. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANZA DI INTERESSI DI GRUPPO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - CONCORSO DELLE DIVERSE ESPERIENZE DI CUI LE SINGOLE CATEGORIE DI COMPONENTI SONO PORTATRICI - ISTITUZIONE DI SEZIONI DELIBERANTI NELLE QUALI NON SONO PRESENTI COMPONENTI DI ELEZIONE PARLAMENTARI O APPARTENENTI AD UNA DELLE CATEGORIE DI MAGISTRATI - ILLEGITTIMITA' - LEGGE 18 DICEMBRE 1967, N. 1198, ART. 1 - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - NON VIOLA GLI ARTT. 104 E 105 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 2, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DELIBERANTE PER IL SINGOLO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE AL QUINTO E, PARZIALMENTE, QUARTO COMMA - IMPLICAZIONI.
SENT. 12/71 C. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ORGANI COLLEGIALI - ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE - PRINCIPIO DELL'INTERVENTO DI TUTTI I COMPONENTI - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DELLA DISCIPLINA COSTITUZIONALE E ORDINARIA DI CIASCUN ORGANO. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COSTITUZIONE, ART. 105 - COMPETENZA AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI SULLO STATUS GIURIDICO DEI MAGISTRATI - ESERCIZIO DA PARTE DEL PLENUM - ESCLUSIONE - NORME ORDINARIE ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO - ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE DISCIPLINARE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI DEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DELL'ORGANO E DELLE LINEE FONDAMENTALI DELLA SUA STRUTTURA. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANZA DI INTERESSI DI GRUPPO - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - CONCORSO DELLE DIVERSE ESPERIENZE DI CUI LE SINGOLE CATEGORIE DI COMPONENTI SONO PORTATRICI - ISTITUZIONE DI SEZIONI DELIBERANTI NELLE QUALI NON SONO PRESENTI COMPONENTI DI ELEZIONE PARLAMENTARI O APPARTENENTI AD UNA DELLE CATEGORIE DI MAGISTRATI - ILLEGITTIMITA' - LEGGE 18 DICEMBRE 1967, N. 1198, ART. 1 - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE - NON VIOLA GLI ARTT. 104 E 105 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 2, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DELIBERANTE PER IL SINGOLO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE AL QUINTO E, PARZIALMENTE, QUARTO COMMA - IMPLICAZIONI.
Testo
Riguardo all'ordinamento, in generale, degli organi collegiali ai quali la Costituzione direttamente attribuisce determinate competenze, e' da escludersi che esista, e che trovi indiretta conferma nell'art. 72, terzo comma, della Costituzione, un principio secondo cui le competenze stesse debbano poter essere esercitate dagli organi suddetti con l'intervento di tutti i loro singoli componenti. Per desumere o no una tale direttiva e' necessario invece tener conto, di volta in volta, della peculiarita' delle singole funzioni, del grado di maggiore o minore dettaglio con cui Costituzione o leggi costituzionali abbiano disciplinato la struttura e il funzionamento degli organi stessi, nonche' dell'ampiezza dell'eventuale rinvio alla legge ordinaria. Lo stesso art. 105 Cost., il quale in diretta attuazione dell'art. 104, e in funzione della garanzia di indipendenza e di autonomia dell'ordine giudiziario, e quindi con l'effetto, soprattutto, di escludere ingerenze e condizionamenti (con la eccezione di cui all'art. 107 Cost. circa l'iniziativa del procedimento disciplinare) da parte di pubblici poteri, ha riservato al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti sullo stato giuridico dei magistrati, rinvia, per la disciplina che deve presiedere all'esercizio delle funzioni del Consiglio, ed alla determinazione della sua concreta struttura, alla legge ordinaria. In base agli artt. 104 e 105 non e' possibile affermare, ma e' anzi da escludere, che la Costituzione abbia voluto che tutte le competenze elencate nell'art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo plenum. E' percio' legittimo che con la legge ordinaria siano poste norme attinenti all'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura, come quelle relative alla istituzione di una apposita sezione disciplinare. Se nessun precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio superiore della magistratura in sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve pero' rispettare l'autonomia del Consiglio ed occorre necessariamente tener conto delle linee fondamentali secondo le quali, in conformita' dell'art. 104 Cost., va strutturato il consesso. Dato il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura del Consiglio superiore della magistratura, e' da escludersi che nella partecipazione ad esso - prevista dall'art. 104 Cost. - di componenti di nomina parlamentare e di esponenti delle varie categorie di magistrati possa configurarsi una rappresentanza di interessi di gruppo. Le linee strutturali segnate nell'art. 104 della Costituzione si ispirano tuttavia all'esigenza che all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie di componenti sono portatrici. Pertanto, il legislatore non puo' istituire, in seno al Consiglio superiore della magistratura, sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti dal Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di magistrati che in virtu' del precetto costituzionale concorrono alla formazione del Consiglio. A norma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, la sezione disciplinare istituita presso il Consiglio superiore della magistratura e' composta dal vice pres. del Consiglio, che la presiede di diritto, da cinque magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, da tre magistrati di Corte d'appello, da tre magistrati di tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento. Tutte le categorie che compongono il consesso unitario concorrono quindi - e, almeno tendenzialmente, in modo proporzionale - a formare la Sezione. Riguardo alla partecipazione o meno dei membri di diritto il Cons. sup. mag. alla Sezione disciplinare, va osservato che il Pres. del Consiglio superiore (art. 18 legge 24 marzo 1958, n. 195) deve, in certi casi, ed in tutti gli altri ha facolta' di presiederla, e che l'esclusione del presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione trova giustificazione, per il primo, nella circostanza che avverso le decisioni della Sezione e' previsto il ricorso alle Sezioni unite della cassazione, e, per il secondo, nell'attribuzione ad esso della titolarita' dell'azione disciplinare (art. 14 legge n. 195 del 1958) e della funzione requirente presso la Sezione stessa (art. 1, ultimo comma, legge n. 1198 del 1967). Poiche', quindi, la struttura della Sezione disciplinare, cosi' com'e' delineata nell'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' conforme ai principi costituzionali, va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dell'articolo stesso, in riferimento agli artt. 104 e 105 Cost., con le ordinanze della Sezione disciplinare 12 e 15 maggio 1970. Alla stregua dei principi su enunciati vanno invece dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 104 Cost., il primo e il secondo comma dell'art. 2, legge 18 dicembre 1967, n. 1198, i quali, disponendo che, nell'ambito della Sezione disciplinare, il collegio deliberante per il singolo procedimento e' composto, oltre che dal vice presidente, da due membri eletti dal Parlamento (di cui uno con ufficio direttivo) e da tre magistrati di appello o di tribunale, consentono che il singolo collegio possa risultare composto con la totale esclusione dei magistrati di appello o dei magistrati di tribunale. Per le stesse ragioni la dichiarazione di illegittimita' deve necessariamente estendersi alle seguenti altre disposizioni' dell'art. 2: a) alla norma (quarto comma) che - sulla imprescindibile base della struttura organizzativa delineata nel primo comma - stabilisce una particolare composizione del collegio nell'ipotesi in cui siano sottoposti a procedimento disciplinare il primo presidente, il presidente aggiunto, il procuratore generale della Corte di cassazione o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; b) al quinto comma, che, in diretta connessione col primo, stabilisce il metodo del sorteggio. La dichiarazione di illegittimita' non colpisce tuttavia la norma (quarto comma) che per le ipotesi ivi contemplate stabilisce che la Sezione sia presieduta dal Presidente del Consiglio superiore. In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 18 dicembre 1967, n. 1198, nelle parti suddette, la Sezione disciplinare esercitera' le sue funzioni nella struttura precisata dalle disposizioni non dichiarate illegittime della medesima legge. Il legislatore, tuttavia, dovra' provvedere a dettare la disciplina per le supplenze che si rendessero necessarie ed a regolare il modo in cui, nei casi in cui la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio debba farsi luogo all'esclusione dal collegio di uno dei tre componenti eletti dal Parlamento.
Riguardo all'ordinamento, in generale, degli organi collegiali ai quali la Costituzione direttamente attribuisce determinate competenze, e' da escludersi che esista, e che trovi indiretta conferma nell'art. 72, terzo comma, della Costituzione, un principio secondo cui le competenze stesse debbano poter essere esercitate dagli organi suddetti con l'intervento di tutti i loro singoli componenti. Per desumere o no una tale direttiva e' necessario invece tener conto, di volta in volta, della peculiarita' delle singole funzioni, del grado di maggiore o minore dettaglio con cui Costituzione o leggi costituzionali abbiano disciplinato la struttura e il funzionamento degli organi stessi, nonche' dell'ampiezza dell'eventuale rinvio alla legge ordinaria. Lo stesso art. 105 Cost., il quale in diretta attuazione dell'art. 104, e in funzione della garanzia di indipendenza e di autonomia dell'ordine giudiziario, e quindi con l'effetto, soprattutto, di escludere ingerenze e condizionamenti (con la eccezione di cui all'art. 107 Cost. circa l'iniziativa del procedimento disciplinare) da parte di pubblici poteri, ha riservato al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti sullo stato giuridico dei magistrati, rinvia, per la disciplina che deve presiedere all'esercizio delle funzioni del Consiglio, ed alla determinazione della sua concreta struttura, alla legge ordinaria. In base agli artt. 104 e 105 non e' possibile affermare, ma e' anzi da escludere, che la Costituzione abbia voluto che tutte le competenze elencate nell'art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo plenum. E' percio' legittimo che con la legge ordinaria siano poste norme attinenti all'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura, come quelle relative alla istituzione di una apposita sezione disciplinare. Se nessun precetto costituzionale vieta l'articolazione del Consiglio superiore della magistratura in sezioni, nel determinare la struttura di queste si deve pero' rispettare l'autonomia del Consiglio ed occorre necessariamente tener conto delle linee fondamentali secondo le quali, in conformita' dell'art. 104 Cost., va strutturato il consesso. Dato il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura del Consiglio superiore della magistratura, e' da escludersi che nella partecipazione ad esso - prevista dall'art. 104 Cost. - di componenti di nomina parlamentare e di esponenti delle varie categorie di magistrati possa configurarsi una rappresentanza di interessi di gruppo. Le linee strutturali segnate nell'art. 104 della Costituzione si ispirano tuttavia all'esigenza che all'esercizio dei delicati compiti inerenti al governo della magistratura contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie di componenti sono portatrici. Pertanto, il legislatore non puo' istituire, in seno al Consiglio superiore della magistratura, sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti dal Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di magistrati che in virtu' del precetto costituzionale concorrono alla formazione del Consiglio. A norma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, la sezione disciplinare istituita presso il Consiglio superiore della magistratura e' composta dal vice pres. del Consiglio, che la presiede di diritto, da cinque magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, da tre magistrati di Corte d'appello, da tre magistrati di tribunale e da tre componenti eletti dal Parlamento. Tutte le categorie che compongono il consesso unitario concorrono quindi - e, almeno tendenzialmente, in modo proporzionale - a formare la Sezione. Riguardo alla partecipazione o meno dei membri di diritto il Cons. sup. mag. alla Sezione disciplinare, va osservato che il Pres. del Consiglio superiore (art. 18 legge 24 marzo 1958, n. 195) deve, in certi casi, ed in tutti gli altri ha facolta' di presiederla, e che l'esclusione del presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione trova giustificazione, per il primo, nella circostanza che avverso le decisioni della Sezione e' previsto il ricorso alle Sezioni unite della cassazione, e, per il secondo, nell'attribuzione ad esso della titolarita' dell'azione disciplinare (art. 14 legge n. 195 del 1958) e della funzione requirente presso la Sezione stessa (art. 1, ultimo comma, legge n. 1198 del 1967). Poiche', quindi, la struttura della Sezione disciplinare, cosi' com'e' delineata nell'art. 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' conforme ai principi costituzionali, va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dell'articolo stesso, in riferimento agli artt. 104 e 105 Cost., con le ordinanze della Sezione disciplinare 12 e 15 maggio 1970. Alla stregua dei principi su enunciati vanno invece dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 104 Cost., il primo e il secondo comma dell'art. 2, legge 18 dicembre 1967, n. 1198, i quali, disponendo che, nell'ambito della Sezione disciplinare, il collegio deliberante per il singolo procedimento e' composto, oltre che dal vice presidente, da due membri eletti dal Parlamento (di cui uno con ufficio direttivo) e da tre magistrati di appello o di tribunale, consentono che il singolo collegio possa risultare composto con la totale esclusione dei magistrati di appello o dei magistrati di tribunale. Per le stesse ragioni la dichiarazione di illegittimita' deve necessariamente estendersi alle seguenti altre disposizioni' dell'art. 2: a) alla norma (quarto comma) che - sulla imprescindibile base della struttura organizzativa delineata nel primo comma - stabilisce una particolare composizione del collegio nell'ipotesi in cui siano sottoposti a procedimento disciplinare il primo presidente, il presidente aggiunto, il procuratore generale della Corte di cassazione o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; b) al quinto comma, che, in diretta connessione col primo, stabilisce il metodo del sorteggio. La dichiarazione di illegittimita' non colpisce tuttavia la norma (quarto comma) che per le ipotesi ivi contemplate stabilisce che la Sezione sia presieduta dal Presidente del Consiglio superiore. In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 18 dicembre 1967, n. 1198, nelle parti suddette, la Sezione disciplinare esercitera' le sue funzioni nella struttura precisata dalle disposizioni non dichiarate illegittime della medesima legge. Il legislatore, tuttavia, dovra' provvedere a dettare la disciplina per le supplenze che si rendessero necessarie ed a regolare il modo in cui, nei casi in cui la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio debba farsi luogo all'esclusione dal collegio di uno dei tre componenti eletti dal Parlamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 72
co. 3
Costituzione
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 24/03/1958
n. 195
art. 18
legge 24/03/1958
n. 195
art. 14