Sentenza 12/1971 (ECLI:IT:COST:1971:12)
Massima numero 5392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  29/01/1971;  Decisione del  29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5388  5389  5390  5391  5393


Titolo
SENT. 12/71 E. ORDINE GIUDIZIARIO - GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI MAGISTRATI - R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511, ART. 34, SECONDO COMMA - PRETESA LIMITAZIONE DELL'ASSISTENZA DEL DIFENSORE ALLA SOLA FASE DELLA DISCUSSIONE ORALE CON ESCLUSIONE DI QUELLA ISTRUTTORIA. DISPOSIZIONE NON CONTENENTE LA NORMA SOSTANZIALMENTE INVESTITA DALL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NON FONDATEZZA.

Testo
L'art. 34, secondo comma, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (sulle guarentigie della magistratura) riguarda esclusivamente la fase dibattimentale del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, mentre quella istruttoria trova la sua disciplina nell'art. 32, che, nel terzo comma, rinvia alle norme relative all'istruttoria nei procedimenti penali "in quanto compatibili". Pertanto la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla Sezione disciplinare del Cons. Sup. Mag. in riferimento all'art. 24, secondo comma, legge sulle guarentigie della magistratura, in base all'assunto che esso limiterebbe l'assistenza alla sola fase della discussione orale con esclusione di quella istruttoria, essendo stata formulata nei confronti di una disposizione di legge non contenente la norma sostanzialmente investita dall'impugnazione, va dichiarata non fondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte