Ordinanza 105/2020 (ECLI:IT:COST:2020:105)
Massima numero 43436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/05/2020; Decisione del
06/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
43437
Titolo
Cittadinanza - Acquisto - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona impossibilitata a prestarlo a causa di disabilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona e del principio di uguaglianza, anche in relazione a fonti sovranazionali - Sopravvenuta carenza di oggetto per effetto di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Cittadinanza - Acquisto - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona impossibilitata a prestarlo a causa di disabilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona e del principio di uguaglianza, anche in relazione a fonti sovranazionali - Sopravvenuta carenza di oggetto per effetto di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. La norma censurata è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 258 del 2017 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua, in termini corrispondenti al petitum. (Precedenti citati: sentenza n. 258 del 2017; ordinanze n. 71 del 2017, n. 208 del 2016, n. 54 del 2016, n. 226 del 2015 e n. 173 del 2015).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. La norma censurata è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 258 del 2017 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua, in termini corrispondenti al petitum. (Precedenti citati: sentenza n. 258 del 2017; ordinanze n. 71 del 2017, n. 208 del 2016, n. 54 del 2016, n. 226 del 2015 e n. 173 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
05/02/1992
n. 91
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
n.
art. 4
Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
n.
art. 18
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 21
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 26