Sentenza 12/1971 (ECLI:IT:COST:1971:12)
Massima numero 5393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/71 F. GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' - ECCEZIONI - DIVERSA GIUSTIFICAZIONE E DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL PROCESSO PENALE E NEGLI ALTRI GIUDIZI - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI MAGISTRATI - CARATTERE E FINALITA' - NON SOGGIACE A TUTTE LE REGOLE PROPRIE DEL PROCESSO PENALE - R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511, ART. 34, SECONDO COMMA - DISCUSSIONE ORALE A PORTE CHIUSE - NON VIOLA GLI ARTT. 24, 28, 101 E 111 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 12/71 F. GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' - ECCEZIONI - DIVERSA GIUSTIFICAZIONE E DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL PROCESSO PENALE E NEGLI ALTRI GIUDIZI - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI MAGISTRATI - CARATTERE E FINALITA' - NON SOGGIACE A TUTTE LE REGOLE PROPRIE DEL PROCESSO PENALE - R.D.L. 31 MAGGIO 1946, N. 511, ART. 34, SECONDO COMMA - DISCUSSIONE ORALE A PORTE CHIUSE - NON VIOLA GLI ARTT. 24, 28, 101 E 111 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La regola della pubblicita' dei procedimenti giudiziari, pur non essendo stata posta dagli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione, va ritenuta - secondo quanto fu gia' affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1965 - coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranita' popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranita' trova fondamento (art. 101, primo comma, della Costituzione). Tale regola (cfr. ancora la sentenza n. 25 del 1965) puo' subire eccezioni, in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obbiettiva e razionale giustificazione. Tuttavia, mentre, quando si tratta del processo penale (per il quale la pubblicita' del dibattimento ha un valore particolare rilevante) le deroghe possono essere disposte solo a garanzia di beni a rilevanza costituzionale, negli altri casi piu' ampio potere discrezionale deve essere riconosciuto al legislatore. Di conseguenza, poiche' al procedimento disciplinare a carico dei magistrati e' stato dato carattere giurisdizionale solo in funzione di una piu' rigorosa tutela degli interessi del singolo magistrato, e senza, quindi, l'assoluta necessita' che esso soggiaccia a tutte le regole proprie del processo penale, non risulta illegittimo che il legislatore, valutandone la convenienza in relazione a ragionevoli esigenze di rispetto di interessi che travalicano quelli del singolo magistrato, abbia stabilito, per il procedimento stesso, con l'art. 34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, che la discussione orale abbia luogo a porte chiuse. La questione sollevata, nei confronti di questa disposizione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione, va percio' dichiarata non fondata.
La regola della pubblicita' dei procedimenti giudiziari, pur non essendo stata posta dagli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione, va ritenuta - secondo quanto fu gia' affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1965 - coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranita' popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranita' trova fondamento (art. 101, primo comma, della Costituzione). Tale regola (cfr. ancora la sentenza n. 25 del 1965) puo' subire eccezioni, in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obbiettiva e razionale giustificazione. Tuttavia, mentre, quando si tratta del processo penale (per il quale la pubblicita' del dibattimento ha un valore particolare rilevante) le deroghe possono essere disposte solo a garanzia di beni a rilevanza costituzionale, negli altri casi piu' ampio potere discrezionale deve essere riconosciuto al legislatore. Di conseguenza, poiche' al procedimento disciplinare a carico dei magistrati e' stato dato carattere giurisdizionale solo in funzione di una piu' rigorosa tutela degli interessi del singolo magistrato, e senza, quindi, l'assoluta necessita' che esso soggiaccia a tutte le regole proprie del processo penale, non risulta illegittimo che il legislatore, valutandone la convenienza in relazione a ragionevoli esigenze di rispetto di interessi che travalicano quelli del singolo magistrato, abbia stabilito, per il procedimento stesso, con l'art. 34, secondo comma, del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, che la discussione orale abbia luogo a porte chiuse. La questione sollevata, nei confronti di questa disposizione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. 24, 28, 101 e 111 della Costituzione, va percio' dichiarata non fondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte