Sentenza 13/1971 (ECLI:IT:COST:1971:13)
Massima numero 5394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  29/01/1971;  Decisione del  29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5395


Titolo
SENT. 13/71 A. IMPOSTE E TASSE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE QUANDO I MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE E SUI QUALI SI PRETENDE AVERE DIRITTO HANNO FORMATO OGGETTO DI VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - NON PRIVA IL TERZO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esclusione, a norma dell'art. 207 T.U. delle leggi sulle imposte dirette, della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, e' stata dettata dalla finalita' di salvaguardare i diritti dell'Erario alla riscossione dei tributi contro possibili frodi ed attiene, comunque, alla disciplina sostanziale del rapporto d'imposta, avendo la legge operato direttamente sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale. E poiche' non puo' invocarsi una tutela giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale, l'art. 113 Cost. non risulta violato nella specie, e la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 207 del T.U. sulle imposte dirette sollevata sotto tale profilo deve dichiararsi infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte