Sentenza 13/1971 (ECLI:IT:COST:1971:13)
Massima numero 5395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5394
Titolo
SENT. 13/71 B. IMPOSTE E TASSE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE QUANDO I MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE E SUI QUALI SI PRETENDE AVERE DIRITTO HANNO FORMATO OGGETTO DI VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - NON ATTUA, A DANNO DEL TERZO, UNA ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/71 B. IMPOSTE E TASSE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE QUANDO I MOBILI ESISTENTI NELLA CASA DEL CONTRIBUENTE E SUI QUALI SI PRETENDE AVERE DIRITTO HANNO FORMATO OGGETTO DI VENDITA ESATTORIALE A CARICO DEL MEDESIMO DEBITORE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207, LETT. A - NON ATTUA, A DANNO DEL TERZO, UNA ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esclusione della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, disposta dall'art. 207 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), tende ad assicurare la sottoposizione del bene ad esecuzione forzata in relazione al sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria ed e' pertanto estranea alla ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale. Deve percio' dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 42 Cost. lamentandosi che, con la detta norma, il terzo verrebbe ad essere posto nella condizione di subire una espropriazione senza indennizzo.
L'esclusione della proponibilita' dell'opposizione di terzo quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore, disposta dall'art. 207 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), tende ad assicurare la sottoposizione del bene ad esecuzione forzata in relazione al sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria ed e' pertanto estranea alla ipotesi di una espropriazione per motivi di interesse generale. Deve percio' dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 42 Cost. lamentandosi che, con la detta norma, il terzo verrebbe ad essere posto nella condizione di subire una espropriazione senza indennizzo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte