Sentenza 14/1971 (ECLI:IT:COST:1971:14)
Massima numero 5399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  29/01/1971;  Decisione del  29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5396  5397  5398  5400  5401


Titolo
SENT. 14/71 D. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 707 E 708 - INGIUSTIFICATA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA IL CONDANNATO PER DELITTO DETERMINATO DA MOTIVI DI LUCRO ED IL CONDANNATO PER PER SEMPLICE CONTRAVVENZIONE - IRRILEVANZA NELLA SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 707 e 708 cod. pen., per ingiustificata parita' di trattamento tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio, per avere lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, affermato che, in quella fattispecie, si procedeva contro imputati che erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte