Sentenza 14/1971 (ECLI:IT:COST:1971:14)
Massima numero 5400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/71 E. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - INCRIMINAZIONE DI UN MERO STATUS - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI UNA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 25 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/71 E. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - INCRIMINAZIONE DI UN MERO STATUS - ESCLUSIONE - NECESSITA' DI UNA CONDOTTA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 25 E 27 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 707 del codice penale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non incrimina un mero status, ma presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non e' che una conseguenza. Nepure appare pertinentemente invocato l'art. 13 della Costituzione, dappoiche' questo stabilisce, per la limitazione della liberta' personale, determinate garanzie, che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. Ugualmente debbono ritenersi infondate le censure, avanzate in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, alla stregua delle considerazioni contenute nella sent. n. 110 del 1968: ne' vengono addotti argomenti nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa conclusione.
L'art. 707 del codice penale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non incrimina un mero status, ma presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non e' che una conseguenza. Nepure appare pertinentemente invocato l'art. 13 della Costituzione, dappoiche' questo stabilisce, per la limitazione della liberta' personale, determinate garanzie, che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. Ugualmente debbono ritenersi infondate le censure, avanzate in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, alla stregua delle considerazioni contenute nella sent. n. 110 del 1968: ne' vengono addotti argomenti nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa conclusione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte