Ordinanza 15/1971 (ECLI:IT:COST:1971:15)
Massima numero 5402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
29/01/1971; Decisione del
29/01/1971
Deposito del 02/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 15/71. STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3 E 6 - SPACCIO E DETENZIONE DI STUPEFACENTI COMPRESI O NON COMPRESI NELL'ELENCO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SANITA' - DIVERSA GRAVITA' DELLE PENE IN RELAZIONE AL GRADO DI PERICOLOSITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
ORD. 15/71. STUPEFACENTI - DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPIEGO - LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ARTT. 3 E 6 - SPACCIO E DETENZIONE DI STUPEFACENTI COMPRESI O NON COMPRESI NELL'ELENCO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SANITA' - DIVERSA GRAVITA' DELLE PENE IN RELAZIONE AL GRADO DI PERICOLOSITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanita') comminano pene piu' severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E cio' perche': a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale e' inerente alla particolare pericolosita' delle prime, valutate dal Ministero della sanita' attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non puo' esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosita', in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severita' delle pene, per cui e' esclusa la violazione del principio di eguaglianza.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanita') comminano pene piu' severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E cio' perche': a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale e' inerente alla particolare pericolosita' delle prime, valutate dal Ministero della sanita' attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non puo' esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosita', in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severita' delle pene, per cui e' esclusa la violazione del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte