Ordinanza 105/2020 (ECLI:IT:COST:2020:105)
Massima numero 43437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/05/2020; Decisione del
06/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
43436
Titolo
Cittadinanza - Acquisto - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona impossibilitata a prestarlo a causa di disabilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona e del principio di uguaglianza, anche in relazione a fonti sovranazionali - Questioni identiche ad altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Cittadinanza - Acquisto - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona impossibilitata a prestarlo a causa di disabilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona e del principio di uguaglianza, anche in relazione a fonti sovranazionali - Questioni identiche ad altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altra già dichiarata inammissibile, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. Va ribadita la conclusione alla quale è giunta la sentenza n. 258 del 2017, che ha ritenuto inammissibili le questioni concernenti gli articoli censurati, in quanto disposizioni regolamentari prive di forza di legge. (Precedente citato: sentenza n. 258 del 2017).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altra già dichiarata inammissibile, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. Va ribadita la conclusione alla quale è giunta la sentenza n. 258 del 2017, che ha ritenuto inammissibili le questioni concernenti gli articoli censurati, in quanto disposizioni regolamentari prive di forza di legge. (Precedente citato: sentenza n. 258 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
12/10/1993
n. 572
art. 7
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
03/11/2000
n. 396
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
n.
art. 4
Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
n.
art. 18
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 21
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 26