Sentenza 17/1971 (ECLI:IT:COST:1971:17)
Massima numero 5404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/02/1971;  Decisione del  11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 17/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTALI - ESCLUSIONE - NON HANNO MATURA GIURISDIZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA - FATTISPECIE - LEGGE 25 NOVEMBRE 1926, N. 2008; R.D. 12 DICEMBRE 1926, N. 2062; D.L. LGT. 5 OTTOBRE 1944, N. 316, SUL TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO E LA REVISIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DA ESSO EMESSE.

Testo
L'attivita' delle commissioni elettorali mandamentali non ha carattere giurisdizionale neppure quando esse decidono sui ricorsi in materia di iscrizione nella liste elettorali e pertanto questi organi non sono abilitati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. La questione sollevata da una di tali decisioni (concernente la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato, il r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, concernente le relative norme di attuazione, ed il d.l.l. 5 ottobre 1944, n. 316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato, va percio' dichiarata inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23