Sentenza 18/1971 (ECLI:IT:COST:1971:18)
Massima numero 5405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
11/02/1971; Decisione del
11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/71. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1028 - DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI - OBBLIGATORIETA' DELL'ART. 53 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1957 - TERMINE DI DECADENZA PER I RECLAMI DEI LAVORATORI IN DEROGA ALLE NORME DI DIRITTO COMUNE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/71. LAVORO - LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1028 - DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI - OBBLIGATORIETA' DELL'ART. 53 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1957 - TERMINE DI DECADENZA PER I RECLAMI DEI LAVORATORI IN DEROGA ALLE NORME DI DIRITTO COMUNE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi. Con la clausola contenuta nel terzo comma dell'art. 53, disponendo che "qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso", eccede dalla delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741. La clausola, infatti, non ha per oggetto il trattamento economico e normativo della categoria ma il modo e il tempo in cui far valere i diritti scaturiti dal rapporto di lavoro e, inoltre, non corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili" alla categoria, perche' stabilisce un termine di decadenza a danno dei lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi. Con la clausola contenuta nel terzo comma dell'art. 53, disponendo che "qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso", eccede dalla delega legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741. La clausola, infatti, non ha per oggetto il trattamento economico e normativo della categoria ma il modo e il tempo in cui far valere i diritti scaturiti dal rapporto di lavoro e, inoltre, non corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili" alla categoria, perche' stabilisce un termine di decadenza a danno dei lavoratori, in deroga alle norme di diritto comune.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 0