Sentenza 21/1971 (ECLI:IT:COST:1971:21)
Massima numero 5408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
11/02/1971; Decisione del
11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5409
Titolo
SENT. 21/71 A. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE DELLA PERSONALITA' - COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SI RISPONDE SOLO PER FATTO PROPRIO E NON PER FATTO ALTRUI.
SENT. 21/71 A. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE DELLA PERSONALITA' - COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SI RISPONDE SOLO PER FATTO PROPRIO E NON PER FATTO ALTRUI.
Testo
Secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sent. nn. 3 del 1956, 107 del 1957, 67 e 79 del 1963, 42 del 1965, 42 del 1966, 62 del 1967, 33 del 1970, 19 del 1971) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, vietando la responsabilita' penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto del fatto proprio.
Secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sent. nn. 3 del 1956, 107 del 1957, 67 e 79 del 1963, 42 del 1965, 42 del 1966, 62 del 1967, 33 del 1970, 19 del 1971) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, vietando la responsabilita' penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto del fatto proprio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte