Sentenza 21/1971 (ECLI:IT:COST:1971:21)
Massima numero 5408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  11/02/1971;  Decisione del  11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5409


Titolo
SENT. 21/71 A. RESPONSABILITA' PENALE - CARATTERE DELLA PERSONALITA' - COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SI RISPONDE SOLO PER FATTO PROPRIO E NON PER FATTO ALTRUI.

Testo
Secondo la costante interpretazione della Corte costituzionale (sent. nn. 3 del 1956, 107 del 1957, 67 e 79 del 1963, 42 del 1965, 42 del 1966, 62 del 1967, 33 del 1970, 19 del 1971) l'art. 27, primo comma, della Costituzione, vietando la responsabilita' penale per fatto altrui, esige che il soggetto risponda soltanto del fatto proprio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte