Sentenza 21/1971 (ECLI:IT:COST:1971:21)
Massima numero 5409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  11/02/1971;  Decisione del  11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5408


Titolo
SENT. 21/71 B. REATI E PENE - RISSA - COD. PEN., ART. 588, SECONDO COMMA - FATTISPECIE DI RISSA AGGRAVATA DALLA CIRCOSTANZA UCCISIONE O LESIONE - PARTECIPAZIONE VOLONTARIA DEL CORRISSANTE - CONCRETA UNA RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il capoverso dell'art. 588 c.p., che prevede la responsabilita' di ogni singolo corrissante rispetto alla fattispecie di rissa aggravata dalla circostanza uccisione o lesione, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. Invero, essendo la rissa un reato collettivo che si estrinseca in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, colui che vi partecipa volontariamente, non ignorando gli eventuali gravi sviluppi per l'incolumita' personale, viene ad assumersi una responsabilita' per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti concreti della "colluctatio", ma non risponde, per cio' solo, dei concorrenti fatti-reato di lesione o di omicidio, posti in essere dai compartecipi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte