Sentenza 22/1971 (ECLI:IT:COST:1971:22)
Massima numero 5410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
11/02/1971; Decisione del
11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 22/71. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 - FURTO - PENA - MASSIMI EDITTALI - ASSERITA SEVERITA' - ATTIENE A SCELTE DI POLITICA LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PENE - FINALITA' RIEDUCATIVA - NOZIONE ED EFFICACIA - DIPENDE NON SOLO DALLA DURATA DELLA PENA MA SOPRATUTTO DAL SUO REGIME DI ESECUZIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 (FURTO). (COSTITUZIONE, ART. 27 TERZO COMMA).
SENT. 22/71. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 - FURTO - PENA - MASSIMI EDITTALI - ASSERITA SEVERITA' - ATTIENE A SCELTE DI POLITICA LEGISLATIVA - INSINDACABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. PENE - FINALITA' RIEDUCATIVA - NOZIONE ED EFFICACIA - DIPENDE NON SOLO DALLA DURATA DELLA PENA MA SOPRATUTTO DAL SUO REGIME DI ESECUZIONE - FATTISPECIE - COD. PEN., ARTT. 624 E 625 (FURTO). (COSTITUZIONE, ART. 27 TERZO COMMA).
Testo
La severita' delle pene previste dal codice vigente per il furto esula da un qualsiasi riscontro di costituzionalita', perche' attiene a scelte di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte. Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice l'irrogazione in concreto) sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla sua funzione rieducativa. Ne' questa potrebbe, comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati, anziche' rispetto al soggetto attivo della violazione. Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalita' ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensi' soprattutto dal suo regime di esecuzione.
La severita' delle pene previste dal codice vigente per il furto esula da un qualsiasi riscontro di costituzionalita', perche' attiene a scelte di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte. Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice l'irrogazione in concreto) sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla sua funzione rieducativa. Ne' questa potrebbe, comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o gruppi di reati, anziche' rispetto al soggetto attivo della violazione. Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalita' ultima (e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non dipende solo dalla durata di essa, bensi' soprattutto dal suo regime di esecuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte