Ordinanza 23/1971 (ECLI:IT:COST:1971:23)
Massima numero 5411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/02/1971; Decisione del
11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 23/71. LINGUA - OBBLIGO DELL'USO DELLA LINGUA ITALIANA IN TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 1796, ART. 1, SECONDO COMMA - OMESSO RICHIAMO ALLE SUCCESSIVE, DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL COMPIMENTO IN LINGUA ITALIANA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NECESSITA' DI UN CONGRUO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
ORD. 23/71. LINGUA - OBBLIGO DELL'USO DELLA LINGUA ITALIANA IN TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 1796, ART. 1, SECONDO COMMA - OMESSO RICHIAMO ALLE SUCCESSIVE, DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL COMPIMENTO IN LINGUA ITALIANA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - NECESSITA' DI UN CONGRUO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
La Corte, rilevata la carenza di un congruo esame della rilevanza delle questione di legittimita' costituzionale, dispone la restituzione degli atti all'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di rinvio. (Specie in cui il giudice "a quo" aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cpv. R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1796, concernente l'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari, senza fare alcun richiamo diretto o indiretto alle disposizioni che nel sistema del vigente codice di procedura penale, in rielaborazione dell'intera materia trattata col decreto del 1925, regolano il compimento in lingua italiana degli atti giudiziari.
La Corte, rilevata la carenza di un congruo esame della rilevanza delle questione di legittimita' costituzionale, dispone la restituzione degli atti all'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordinanza di rinvio. (Specie in cui il giudice "a quo" aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 cpv. R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1796, concernente l'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari, senza fare alcun richiamo diretto o indiretto alle disposizioni che nel sistema del vigente codice di procedura penale, in rielaborazione dell'intera materia trattata col decreto del 1925, regolano il compimento in lingua italiana degli atti giudiziari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23