Ordinanza 24/1971 (ECLI:IT:COST:1971:24)
Massima numero 5412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
11/02/1971; Decisione del
11/02/1971
Deposito del 17/02/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 24/71. PROFESSIONI SANITARIE - DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE - R.D. 31 MAGGIO 1928, N. 11 (REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264) - NON E' ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE - INSINDACABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 134).
ORD. 24/71. PROFESSIONI SANITARIE - DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE - R.D. 31 MAGGIO 1928, N. 11 (REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1264) - NON E' ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE - INSINDACABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. (COSTITUZIONE, ART. 134).
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' proposta nei confronti di un atto non avente forza di legge (nella specie Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264).
E' manifestamente inammissibile la questione di costituzionalita' proposta nei confronti di un atto non avente forza di legge (nella specie Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte