Sentenza 106/2020 (ECLI:IT:COST:2020:106)
Massima numero 42991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/04/2020;  Decisione del  08/04/2020
Deposito del 05/06/2020; Pubblicazione in G. U. 10/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  42992  42993  42994  42995  43000  43001


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore delle norme abrogate - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Nel giudizio di legittimità degli artt. 9, 10, 12 e 13, commi 1 e 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per la mancanza di uno dei suoi presupposti imprescindibili. Benché, infatti, gli articoli indicati siano stati espressamente abrogati dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 22 del 2019, e l'abrogazione sia di per sé satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso, tuttavia non si può escludere che tali disposizioni, che sono state in vigore per più di sei mesi, abbiano avuto medio tempore applicazione, tanto più che la Regione non si è difesa e non ha fornito alcuna indicazione a tal proposito. (Precedente citato: sentenza n. 180 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  13/03/2019  n. 4  art. 9  co. 

legge della Regione Basilicata  13/03/2019  n. 4  art. 10  co. 

legge della Regione Basilicata  13/03/2019  n. 4  art. 12  co. 

legge della Regione Basilicata  13/03/2019  n. 4  art. 13  co. 1

legge della Regione Basilicata  13/03/2019  n. 4  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte